PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:

          a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;

          b) iscritti al primo anno di corso e che al 1o maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;

          c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;

          d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.

      3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.
      4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.
      5. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna

 

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attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.
      6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.
      7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
      8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. In particolare, il regolamento prevede:

          a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;

          b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;

          c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;

          d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;

          e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.

      9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con

 

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gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.
      10. L'imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.
      11. L'imposta di cui ai commi 9 e 10 è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.